La carta di circolazione, generalmente indicata come ‘libretto’, è un documento indispensabile per qualsiasi veicolo, deve essere tenuta a bordo del mezzo e, se richieso, va esibito alle autorità competenti.
Il duplicato del libretto si deve richiedere in caso di deterioramento del documento cartaceo. La carta di circolazione si considera deteriorata quando i dati di immatricolazione non sono più leggibili.
Dal 2021 è entrato in vigore il “documento unico di circolazione e proprietà” che sostituisce la carta di circolazione; oggi nel caso di duplicato della carta di circolazione viene rilasciato il “documento unico”.
In caso di deterioramento del documento unico viene rilasciato un nuovo DU.
La richiesta del documento unico in luogo di una carta di circolazione deteriorata (o di un DU deteriorato) oltre che alla motorizzazione può essere richiesta presso gli uffici dell’ ACI o in una delle sue delegazioni.
Per richiedere il duplicato si devono allegare i seguenti documenti: – originale del libretto di circolazione o del documento unico deteriorato – certificato di proprietà del veicolo (se si possiede ancora la copia cartacea) – fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale dell’intestatario e dell’eventuale incaricato della presentazione.
Un cittadino extracomunitario deve allegare copia della carta di soggiorno. In alternativa può utilizzare copia del Permesso di soggiorno. Se l’interessato è in attesa del rinnovo per scadenza o del primo rilascio del permesso di soggiorno, deve presentare la fotocopia del documento di identità e, a seconda dei casi: la fotocopia della ricevuta della richiesta di primo rilascio; la fotocopia della ricevuta della richiesta di rinnovo e la fotocopia del permesso di soggiorno scaduto.
Al momento della richiesta del duplicato si riceve un documento provvisorio che permette di circolare. Il nuovo documento sarà consegnato entro 30 giorni, max 45.
N.B.: Se la richiesta risulta presentata da un incaricato, l’intestatario del veicolo deve sottoscrivere l’ istanza unificata come ‘dichiarante’, mentre la terza persona incaricata sottoscrive l’istanza nella sezione dedicata al ‘presentatore’.